Home / Event / Definizioni e titoli abilitativi richiesti

Definizioni e titoli abilitativi richiesti

Feb
13

Le definizioni edilizie secondo il Consiglio di Stato*

Per la realizzazione di opere quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile individuare il corretto regime edilizio.

Sono opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio.

In generale sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano:

  • edilizia libera
  • comunicazione all’amministrazione
  • permesso di costruire

Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 306/2017, ha fatto chiarezza fornendo una sorta di vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano tali opere.

 

Il pergolato

Il pergolato ha una funzione ornamentale è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, e rappresenta una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, “in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone”.

Il pergolato essendo una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore non necessita di titoli abilitativi edilizi. 

Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.

 

Le tettoie e pensiline

Le tettoie e le pensiline sono elementi di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 33267/2011, la tettoia aumenta l’abitabilità dell’immobile

Questo fatto determina la necessità di titolo abilitativo edilizio nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento.

La differenza fra “pergolato” e “tettoia”, secondo sentenza del  Consiglio di Stato n. 825/2015 depositata il 18 febbraio, appare riconducibile al linguaggio comune, che individua la tettoia come una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato (normalmente costituito, quest’ultimo, da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali).

 

Il gazebo

Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili.

Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli abilitativi edilizi; nel caso sia affisso al suolo è necessario il permesso di costruire.

 

La veranda

La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, “è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro.

La veranda necessita del permesso di costruire, in quanto determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma.

 

La pergotenda

Le pergotende sono strutture leggere destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie.

Le “pergotende” non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. In materia, il giudice amministrativo ha ritenuto che “tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e dellaloro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”.

Questo avviene perchè l’opera non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda

La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.

La sentenza del Consiglio di Stato per cui la pergotenda non necessista dei titoli abilitativi è la n. 306/2017

Va comunque sempre chiesto un parere preventivo sal Vostro tecnico di riferimento o al tecnico comunale

 

Tali definizioni posso essere oggetto di modifiche e/o integrazioni dei requisiti necessari a seguito di  nuove sentenze.

Top